Ultim’ora, Palermo: ammenda a Mirri e Matracia per violazione protocollo covid
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 764 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto MATRACIA e Dario MIRRI, e della società PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
ROBERTO MATRACIA, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Palermo Football Club S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il calciatore De Rose Francesco al test sierologico alla data di inserimento nel Gruppo Squadra il giorno 23/01/21; per non aver sottoposto lo SLO Meli Francesco, in ragione dell’uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 05/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, nonché per non averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto il Segretario Generale, Livigni Giuseppe, in ragione dell’uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/20 nonché al tampone eseguito il giorno 18/12/20; per non aver sottoposto l’addetto agli arbitri, Todaro Vito, in ragione dell’uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 28/01/2021, del 05/02/2021, del 16/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 16/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, del 30/04/2021, nonché per non averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto l’Amministratore Delegato Sagramola Rinaldo al tampone eseguito il giorno 07/01/2021; per non aver sottoposto il Direttore Sportivo Castagnini Renzo al test sierologico eseguito il giorno 25/03/21; per non aver messo in bolla il Gruppo Squadra all’accertata positività al Covid-19 del Direttore Sportivo Castagnini Renzo al tampone eseguito il giorno 27/03/21; per non aver sottoposto l’operatore sanitario Marciano Marcello, in ragione dell’uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 16/02/21;
DARIO MIRRI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Palermo Football Club S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il calciatore De Rose Francesco al test sierologico alla data di inserimento nel Gruppo Squadra il giorno 23/01/21; per non aver sottoposto lo SLO Meli Francesco, in ragione dell’uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 05/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, nonché per non averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto il Segretario Generale, Livigni Giuseppe, in ragione dell’uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/20 nonché al tampone eseguito il giorno 18/12/20; per non aver sottoposto l’addetto agli arbitri, Todaro Vito, in ragione dell’uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 28/01/2021, del 05/02/2021, del 16/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 16/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, del 30/04/2021, nonché per non averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto l’Amministratore Delegato Sagramola Rinaldo al tampone eseguito il giorno 07/01/2021; per non aver sottoposto il Direttore Sportivo Castagnini Renzo al test sierologico eseguito il giorno 25/03/21; per non aver messo in bolla il Gruppo Squadra all’accertata positività al Covid-19 del Direttore Sportivo Castagnini Renzo al tampone eseguito il giorno 27/03/21; per non aver sottoposto l’operatore sanitario Marciano Marcello, in ragione dell’uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 16/02/21;
PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;
> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto MATRACIA, Dario MIRRI e Rinaldo Sagramola, in qualità di amministratore delegato, per conto della società PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A.;
> vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Roberto MATRACIA, di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Dario MIRRI, e di € 1.750,00 (mille e settecentocinquanta) di ammenda per la società PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A.;