UEFA, nuove regole per le multiproprietà: si chiederà ai club di essere in regola in anticipo

Kharkiv, Ukraine - February 20, 2020: UEFA before league europa Copyright: xVitaliixKliuievVitleox

La UEFA ha varato una nuova stretta per le multiproprietà. Il Comitato Esecutivo UEFA, come riportato da CalcioeFinanza.it, ha approvato una modifica all’Articolo 5.01 del regolamento delle competizioni per club, che entrerà in vigore nella stagione 2025/26.

Nel dettaglio, questa modifica riguarda la data di valutazione per i criteri legati alla multiproprietà. La nuova data di valutazione sarà inclusa nel regolamento delle competizioni UEFA per club 2025/26, che sarà sottoposto ad approvazione completa in un secondo momento.

“L’Articolo 5.01 del regolamento 2025/26 della UEFA Champions League, della UEFA Europa League, della UEFA Conference League e della UEFA Women’s Champions League sarà così formulato:

5.01 Per garantire l’integrità delle competizioni per club UEFA, il club deve dimostrare che, alla data del 1° marzo precedente alla stagione della competizione, i seguenti criteri di multiproprietà sono stati rispettati e il club deve continuare a conformarsi ai seguenti criteri da tale data fino alla fine della stagione della competizione:

– Nessun club partecipante a una competizione per club UEFA può, direttamente o indirettamente:
possedere o trattare titoli o azioni di un altro club partecipante a una competizione per club UEFA;

– essere membro di un altro club partecipante a una competizione per club UEFA;
– essere coinvolto in qualsiasi modo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di un altro club partecipante a una competizione per club UEFA; o
avere alcun potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di un altro club partecipante a una competizione per club UEFA.

1. Nessuno può essere contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, in alcun modo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club partecipante a una competizione per club UEFA.

2. Nessuna persona fisica o giuridica può avere il controllo o l’influenza su più di un club partecipante a una competizione per club UEFA, tale controllo o influenza essendo definito in questo contesto come:

– possedere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;

– avere il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo, gestionale o di sorveglianza del club;
essere un azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in base a un accordo stipulato con altri azionisti del club; o poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza decisiva nelle decisioni del club”.