Spezia, inibizione di 30 giorni per Gazzoli: fatti risalenti al periodo alla SPAL. Il comunicato

Amministratore delegato dello Spezia, Andrea Gazzoli, è stato inibito per 30 giorni per alcuni fatti risalenti ai tempi in cui era un dirigente della SPAL.

Di seguito il comunicato:

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 115 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea GAZZOLI, Samuel DI MEO e Fabio BRETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

– ANDREA GAZZOLI, direttore generale e legale rappresentante della società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ha) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di base, sig. Andrea BRUNELLO, dell’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società S.P.A.L. s.r.l., in occasione delle sedute di allenamento e prima dello svolgimento delle gare del campionato di serie B, stagione sportiva 2022 – 2023, disputate a far data dal 14 febbraio 2023 e fino alla fine del campionato e della squadra della società S.P.A.L. s.r.l. partecipante al campionato Primavera 2, stagione sportiva 2022 – 2023; ciò, sebbene il sig. Andrea BRUNELLO fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri; – SAMUEL DI MEO, allenatore di giovani calciatori, tesserato per la società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U18 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di collaboratore tecnico e benché non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

– FABIO BRETTA, dirigente tesserato per la società S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF, nonché dagli artt. 16, 27, commi 1 e 2, per avere svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra U13 della società S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 – 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di
dirigente e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea GAZZOLI, Samuel DI MEO e Fabio BRETTA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione e di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Andrea GAZZOLI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Samuel DI MEO, e di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio BRETTA”.

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Redazione Ilovepalermocalcio