Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 6 e 7 settembre 2021ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 4,5 E 6 SETTEMBRE 2021
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MARTINELLI SEAN (AQUILA MONTEVARCHI) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo intenzionalmente con una testata (mentre il pallone era tra le braccia del proprio portiere in area di rigore). Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, che il colpo è stato inferto con una testata e in una zona del corpo particolarmente delicata.
FABRIANI CRISTIAN (CAMPOBASSO) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con uno schiaffo alla nuca e provocandogli un dolore momentaneo alla testa, con pallone in gioco e ad azione distante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, che il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata.
LA ROSA LUCA (OLBIA) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario FAGGIOLI ALESSANDRO, colpendo, a gioco fermo, con uno schiaffo sul volto l’avversario mentre questi si trovava a terra a seguito di un contrasto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, 19/35 comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, che il colpo è stato inferto a gioco fermo, mentre l’avversario era a terra e in una zona del corpo particolarmente delicata.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PALESI LUCA (OLBIA) per doppia ammonizione e per aver pronunciato ripetutamente espressioni blasfeme mentre rientrava negli spogliatoi dopo essere stato espulso per doppia ammonizione; sanzione di un turno di squalifica in applicazione dell’art. 37 C.G.S. e di un turno per doppia ammonizione (r. proc. fed.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MORETTI FEDERICO (ANCONA MATELICA) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario LA ROSA GIACOMO (in reazione ad una condotta violenta in precedenza commessa da questi in danno di un suo compagno di squadra) spingendo a gioco fermo l’avversario con violenza con le mani all’altezza del collo e facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
BULEVARDI DANILO (GUBBIO) per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l’incolumità fisica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ALOI SALVATORE (AVELLINO)
NZITA THETO MARDOCHEE (DELFINO PESCARA)
BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALÒ)
RICCIARDI MANUEL (LEGNAGO SALUS)
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00
ANELLI CRISTIAN (SEREGNO) 1) per avere proferito espressioni non corrette e minacciose nei confronti di un calciatore avversario; 2) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r.proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI MOLFETTA DAVIDE (FERALPISALÒ) per aver pronunciato ripetutamente un’espressione blasfema nel corso della gara; sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.) 19/36
RAGATZU DANIELE (OLBIA) per aver pronunciato un’espressione blasfema al termine della gara nel tunnel che conduce agli spogliatoi; sanzione in applicazione dell’art.37 C.G.S. (r. proc. fed.)