Serie C: multate Foggia e Turris, stangati Jefferson e Silvestri. Stop per Suagher – le decisioni del giudice sportivo
Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega Pro rende note le decisioni del giudice sportivo dopo il recupero della 3^ giornata di campionato giocata ieri.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’ AMMENDA
€ 3500 FOGGIA A) perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore quattro petardi, senza conseguenze; B) per avere intonato un coro comportante denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria; C) per aver divelto dieci seggiolini nel proprio settore uno dei quali veniva lanciato in campo, senza conseguenze (obbligo risarcimento danni se richiesto, r. proc. fed, r.c.c.)
€ 2000 TURRIS perché propri sostenitori intonavano un coro comportante denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria (r.proc. fed.) € 500 AVELLINO perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze (r.proc.fed., r.c.c.).
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE ANDRADE SIQUEIRA JEFFERSON (LATINA) perché, a seguito di un proprio fallo su un calciatore avversario e della reazione dello stesso, lo colpiva con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra dolorante. A seguito della notifica del provvedimento di espulsione, tentava per diverse volte di raggiungere l’avversario a terra venendo trattenuto dai propri compagni di squadra. Durante l’uscita dal campo veniva nuovamente a confronto con l’avversario senza ulteriori contatti in quanto, sempre trattenuto dai compagni (r. IV ufficiale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE SILVESTRI LUIGI (AVELLINO) reagiva ad un fallo subito spingendo e stringendo all’altezza del collo l’avversario. Durante l’uscita dal campo veniva nuovamente a confronto con l’avversario senza ulteriori contatti in quanto trattenuto dai compagni (r. IV ufficiale).
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
SORRENTINO LORENZO (FIDELIS ANDRIA)
TULLI GIACOMO (FIDELIS ANDRIA)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK (MONOPOLI)
ERRICO ANDREA (MONTEROSI TUSCIA)
GHISLANDI DAVIDE ANGELO (TURRIS)
SUAGHER EMANUELE (VIBONESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
ALOI SALVATORE (AVELLINO)
BOVE DAVIDE (AVELLINO)
PINTO GIOVANNI (CATANIA)
BENSAJA NICHOLAS (PAGANESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FERREIRA DA SILVA FONSECA REGINALDO (PICERNO)
VITALI PABLO (FOGGIA)
DE SANTIS SIMONE (CATANZARO)
PACE FEDERICO (CAMPOBASSO)
CARISSONI LORENZO (LATINA)
MORRONE BIAGIO (MONOPOLI)
BAIOCCO PAOLO (PAGANESE)
GUADAGNI GIUSEPPE (PAGANESE)
RISALITI GIACOMO (VIBONESE)
AMMONIZIONE (XII INFR)
BONTA’ FRANCESCO (CAMPOBASSO)
GIGLI NICOLO’ (POTENZA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
SILVESTRI LUIGI (AVELLINO)
VANDEPUTTE JARI (CATANZARO)
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
ARENA MATTEO (MONOPOLI)
FRANCHINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)
GELONESE LUCA (VIBONESE)
AMMONIZIONE (VII INFR)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO)
CURCIO ALESSIO (FOGGIA)
MUROLO MICHELE (PAGANESE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BIONDI KEVIN (CATANIA)
CATALDI RICCARDO (CATANIA)
GIORGINI ANDREA (LATINA)
PICCINNI MARCO (MONOPOLI)
TISSONE FERNANDO DAMIAN (PAGANESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
ALBERTINI ALESSANDRO (CATANIA)
RISOLO ANDREA (FIDELIS ANDRIA)
STOPPA MATTEO (JUVE STABIA)
TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)
ALIA MARCO (MONTEROSI TUSCIA)
BORRI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA)
CRETELLA CARMINE (PAGANESE)
CORSI ANGELO (VIBONESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
RIZZO AGOSTINO (AVELLINO)
CHEDDIRA WALID (BARI)
BIASCI TOMMASO (CATANZARO)
ESPOSITO GIUSEPPE (JUVE STABIA)
PELUSO MICHELE (JUVE STABIA)
BROGNI GIORGIO (PAGANESE)
BLAZE ALLAN JUNIOR (VIBONESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
KRAGL OLIVER (AVELLINO)
ANGILERI ANTONY (ACR MESSINA)
IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO F.to Avv. Cosimo Taiuti Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S. Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità: – addebito su conto campionato; – assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma; – bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000 Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.