Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 30 e 31 agosto 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 28, 29 E 30 AGOSTO 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
5.000,00 TARANTO perché‚ soggetti non tesserati ma riferibili alla stessa società si trovavano nell’area antistante gli spogliatoi e nel recinto di gioco, senza legittimazione al riguardo. I predetti soggetti non si allontanavano dai luoghi in cui non erano autorizzati ad accedere, nonostante gli inviti loro formulati dai rappresentanti della Procura Federale e dal delegato di Lega (r.proc. fed. r.c.c.). Si dispone la trasmissione alla Procura Federale del rapporto del Commissario di Campo della Lega Pro per eventuale seguito di competenza.
€ 1.500,00 ANCONA MATELICA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un petardo esploso con elevata violenza, e per avere acceso nel proprio settore cinque fumogeni, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, considerato che la società disputava la gara in trasferta e non si sono verificate conseguenze, e 26 C.G.S ( r.proc.fed., r. c.c.).
€ 500,00 DELFINO PESCARA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver acceso nel proprio settore due fumogeni, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, considerato che non si sono verificate conseguenze, e 26 C.G.S (r.proc.fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE PER QUINDICI GIORNI E AMMENDA € 1.000.00
GALIGANI VITTORIO iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttore Sportivi F.I.G.C., per essere entrato ed essersi trattenuto nei locali antistanti gli spogliatoi ed all’interno del recinto di gioco mentre era inibito come da decisione/0018/TFNSD-2021-2022 del Tribunale Federale Nazionale del 26 luglio 2021, depositata il 3 agosto 2021. In violazione degli artt. 9 e 19 CGS. (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 SETTEMBRE 2021
FRACASSI STEFANO (LUCCHESE) per avere fornito indicazioni tecniche e tattiche ai giocatori della sua squadra nel corso della gara IMOLESE – LUCCHESE senza averne alcuna legittimazione (r.proc.fed.).
AMMONIZIONE (I INFR) CAIATA SALVATORE (POTENZA)
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PALO ANTONIO (PICERNO) per aver pronunciato ripetutamente un’espressione blasfema nel corso della gara; sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed)
PAGLIUCA GUIDO (LUCCHESE) per avere diretto la squadra mediante comunicazioni telefoniche e indicazioni fornite verbalmente dagli spalti, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. (sanzione da scontarsi la prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso, r.proc.fed.).
D AGOSTINO GAETANO (VIBONESE) per aver pronunciato un’espressione blasfema al termine della gara; sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed).
AMMONIZIONE (I INFR)
MARCOLINI MICHELE (ALBINOLEFFE)
FONTANA GAETANO (IMOLESE)
COLELLA GIOVANNI (LEGNAGO SALUS)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DE LUCA GIUSEPPE (TRIESTINA) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL, colpendolo intenzionalmente con una gomitata al mento (mentre il pallone non era a distanza di gioco, a circa 10 metri) facendolo cadere a terra, senza provocare particolari conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerando, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, che il colpo è stato inferto mentre il pallone non era a distanza di gioco con grande vigoria; e diretto verso una parte delicata del corpo dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
KRAJA ERDIS (LECCO) per aver, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, pronunciando al suo indirizzo ripetutamente un epiteto offensivo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 32, comma 1, lett. a), C.G.S.
MARCUCCI ANDREA (LATINA) per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario all’interno dell’area di rigore, spingendolo mentre si stava dirigendo in porta ed impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DETTORI FRANCESCO (PICERNO)
PALMIERI RICCARDO (FIORENZUOLA)
PELLACANI FILIPPO (VIRTUSVECOMP VERONA)
GAVAZZI FABIO (VIS PESARO)
COCCO ANDREA SALVATORE (SEREGNO).