Serie C, le decisioni del giudice sportivo: Potenza e Catania multate

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega Pro ha diramato il comunicato con le decisioni del giudice sportivo.

€ 3000 POTENZA per avere alcune persone [due quanto alla contestazione sub A) e una decina quanto alla contestazione sub B)] non identificate e non inserite in distinta ma riconducibili alla società Potenza, al termine della gara, introducendosi prima sul terreno di gioco e poi nell’area spogliatoi, senza averne titolo: A) tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro in quanto, unitamente a CAIATA Salvatore, si dirigevano verso di lui in modo minaccioso, lo aggredivano verbalmente, lo insultavano e contestavano il suo operato; e, subito dopo, sempre unitamente a CAIATA Salvatore, inseguivano l’arbitro mentre questi si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuavano a tenere le medesime condotte sopra descritte e tentavano di avere un contatto fisico con lo stesso; B) tenuto, unitamente a CAIATA Salvatore, una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria in quanto correvano verso di loro in modo aggressivo, li aggredivano verbalmente e li spintonavano; fra gli altri, spintonavano ripetutamente un dirigente avversario tentando di avere un contatto fisico con lo stesso, senza riuscirvi per l’intervento di tesserati delle due Società. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione, valutata la gravità delle condotte tenute (r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).

€ 800 PRO VERCELLI per avere alcuni suoi sostenitori presenti nella Tribuna Ovest, al termine della gara, proferito frasi ingiuriose e oltraggiose nei confronti dell’allenatore della squadra ospitata mentre questi stava rilasciando l’intervista televisiva effettuata a bordo campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, le circostanze nella quali le frasi sono state proferite e il numero (una quindicina circa) dei tifosi autori della condotta (r.c.c., r.proc.fed.).

€ 500 CATANIA per avere suoi tesserati non identificati, presenti all’interno dello spogliatoio al termine della gara, danneggiato e smontato accessori vari dei servizi igienici e rovesciato per terra un cestino dei rifiuti dello spogliatoio loro assegnato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il comportamento tenuto dai Collaboratori della Società sanzionata per attenuare gli effetti delle condotte sopra descritte (r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto)

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Redazione Ilovepalermocalcio