Serie C, le decisioni del giudice sportivo: multate Paganese e Foggia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 21 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA’

AMMENDA € 2000 PAGANESE A) per avere alcuni dei suoi calciatori, al termine della gara durante il rientro negli spogliatoi, danneggiato la relativa porta d’ingresso, come da documentazione fotografica; B) per non avere assicurato la presenza di un delegato ai rapporti con la tifoseria, nonostante la presenza di circa settanta tifosi ospiti, in violazione dell’art. 4 CGS, in combinato disposto con il CU 326/A del 25 giugno 2015. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., per quanto attiene all’assenza dello SLO in combinato disposto con il CU 326/A del 25 giugno 2015, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive delle condotte (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 2000 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore da loro occupato, al 16°, al 20° ed al 21° minuto del primo tempo, quattro petardi di elevata potenza. Ritenuta la continuazione, considerata, da una parte, la qualità dei petardi esplosi e considerato, dall’altra, che non si sono verificate conseguenza dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.). € 1000 PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore da loro occupato, al 47°minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza. Considerata, da una parte, la qualità del petardo esploso e considerato, dall’altra, che non si sono verificate conseguenza dannose e valutato, inoltre, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

KONATE DRAMANE (PAGANESE) per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti della Squadra Arbitrale in quanto, dopo essere stato sostituito, pronunciava al loro indirizzo frasi offensive ed irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, considerata la gravità delle parole proferite e ritenuta la continuazione. 257/635

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE GAETA DANILO (FIDELIS ANDRIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

GIGLI NICOLO’ (POTENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MIGNANELLI DANIELE (AVELLINO)

MORO LUCA (CATANIA)

BUBAS SERGIO NICOLAS (FIDELIS ANDRIA)

RISOLO ANDREA (FIDELIS ANDRIA)