Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: multate Foggia, Messina, Fidelis Andria e Taranto

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 28 Febbraio 2022 e del 1 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA’

AMMENDA € 3000 FOGGIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1- da parte dei sostenitori ubicati in curva Nord, nell’avere fatto esplodere sei petardi nel corso del primo tempo ed uno nel secondo tempo; da parte dei sostenitori presenti in curva Sud, nell’avere fatto esplodere due petardi nel corso del primo tempo; per un totale di nove petardi di media potenza tutti fatti esplodere nei settori meglio sopra descritti e senza arrecare danni; nell’aver acceso una quantità rilevantissima (numero 83) di bengala nel proprio settore; 2- da parte dei sostenitori ubicati in curva Nord, nell’avere, al 26°ed al 36°minuto, lanciato bottigliette d’acqua semipiene in direzione dei calciatori della squadra avversaria nel recinto di gioco senza provocare conseguenze pregiudizievoli; B) per avere i suoi sostenitori presenti in curva Nord, al 10°minuto del secondo tempo e per un tempo pari a circa due minuti, esposto uno striscione non autorizzato di circa 15 m di lunghezza per 1 m di altezza con una scritta recante una frase oltraggiosa nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.). € 2000 VIS PESARO per avere i suoi sostenitori posizionati in tribuna, al termine del primo tempo ed all’inizio del secondo, proferito ripetutamente frasi oltraggiose nei confronti del IV ufficiale di Gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., ritenuta la particolare odiosità dei cori rivolti nei confronti del IV ufficiale, da un lato, e considerato il numero dei tifosi autori delle predette condotte, dall’altro (r.proc. fed.).

€ 1000 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi raccattapalle, durante il secondo tempo di gioco per 4 volte, ritardato la ripresa del gioco, restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria che si trovava in svantaggio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

€ 1000 ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti: 229/557 1- nell’avere, poco prima del fischio d’inizio, alcuni sostenitori (in numero di tre) scavalcato la barriera del settore riservato alla tifoseria ospite ed esposto tre striscioni. Comportamento cessato solo dopo l’intervento del capitano e del DGE del Messina, con conseguente ritardo di cinque minuti dell’avvio della gara; 2- nell’avere, poco tempo dopo, tra il 3° e il 4°minuto del primo tempo, uno dei sostenitori, ricompreso fra quelli sopra indicati, nuovamente scavalcato la barriera nel tentativo di sistemare altri striscioni, tentativo prontamente interrotto dall’intervento del DGE e delle forze dell’ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., supplemento r.proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 TARANTO per avere suoi tesserati e, comunque, persone riconducibili alla Società, al termine della gara, danneggiato il vetro di una finestra dello spogliatoio destinato alla Società medesima, vetro che, precedentemente, prima della gara, risultava integro, come da documentazione fotografica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 500 PERGOLETTESE per avere i suoi sostenitori commesso fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e intonato cori oltraggiosi nei confronti della Squadra Arbitrale, in quanto: 1 – dopo la rete realizzata dagli ospiti, dal 34°minuto del secondo tempo e fino a fine gara, offendevano ripetutamente l’assistente arbitrale n. 1; 2 – al termine della gara, alcuni tifosi si arrampicavano alla balaustra della tribuna centrale e offendevano ripetutamente la quaterna arbitrale, costringendo le Forze dell’Ordine ad intervenire. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato il numero limitato dei tifosi autori delle condotte in oggetto (r.proc. fed, r.c.c.).

€ 300 CESENA per avere, al 1°minuto del primo tempo, i suoi sostenitori ubicati nel settore loro destinato, intonato per tre volte cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta. (r.proc. fed., r.c.c.). € 200 REGGIANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato lo scarico di un WC nei bagni loro destinati che, prima della gara, risultava integro, come da documentazione fotografica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c. – obbligo di risarcimento se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2022 ED € 500 DI AMMENDA

CRIPPA MASSIMO (RENATE) 1. per avere, al 38°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto, dopo uno scambio di insulti a distanza, si alzava dalla panchina e si avvicinava pronunciando al suo indirizzo frasi offensive; 2. per avere, al termine della gara nel rientrare negli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose per dissentire verso il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta e la carica ricoperta (panchina aggiuntiva, r. IV uff.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2022

FRACCHIOLLA DOMENICO (LECCO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto, a seguito di un fallo subito da un proprio calciatore, si alzava dalla panchina e, con fare minaccioso e intimidatorio, si avvicinava alla panchina avversaria, e in particolare ad un dirigente avversario, pronunciando al suo indirizzo frasi gravemente offensive e minacciose. Solo grazie all’intervento dei dirigenti e calciatori delle società il FRACCHIOLLA veniva trattenuto e allontanato per evitare il contatto fisico con il Sig. CRIPPA. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta, con particolare riferimento alle parole utilizzate ed alla funzione ricoperta (r. IV uff.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 MARZO 2022

MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO) per avere, al 48°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, dopo il fischio finale del primo tempo di gioco, correva verso l’arbitro e con tono aggressivo e minaccioso gli rivolgeva una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 MARZO 2022

LOGIUDICE PASQUALE (FIDELIS ANDRIA) in quanto, al termine della gara, faceva ingresso sul terreno di giuoco dalla tribuna centrale e successivamente raggiungeva il tunnel che conduce agli spogliatoi, mentre era inibito fino al 01.03.2022, come da decisione di cui al C.U. n. 205 del 14.02.2022. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.).

MEDICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE MANDELLI ANDREA (GIANA ERMINIO) 1- per avere, al 32°minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, applaudiva ironicamente nei confronti di sua decisione arbitrale in segno di disapprovazione. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione reiterava il suo comportamento e pronunciava al suo indirizzo un epiteto offensivo; 2 – per avere tenuto una condotta non corretta, replicando alle provocazioni del pubblico con gesti plateali. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed, r.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500 DI AMMENDA

ALBARELLA NICOLA (LATINA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti della Squadra Arbitrale in quanto, all’uscita dal terreno di gioco proferiva frasi irrispettose ed offensive nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUDINI MIRKO (CAMPOBASSO) per avere, al 33°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’assistente arbitrale in quanto, dopo essere stato ammonito al 32°minuto del primo tempo, continuava a protestare nei confronti dell’assistente e, mentre si sedeva in panchina, sferrava un pugno alla stessa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

GUIDI RICCARDO (LUCCHESE) per avere, all’11°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

GUIDI FEDERICO (TERAMO) per avere, all’41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

DI MEGLIO GIOVAN GIUSEPPE (GROSSETO) per avere, all’41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Squadra Arbitrale in quanto proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a.). 229/560

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 300 DI AMMENDA

DISDERI ANDREA (VIRTUS ENTELLA) per avere, al 16° ed al 34°minuto circa, pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina aggiuntiva. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S ritenuta la continuazione ed applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).

AMMENDA € 1000

DE PAOLA LUCIANO (LECCO) per avere tenuto, al 22°minuto del secondo tempo, mentre si trovava nella propria area tecnica, un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della Società avversaria, proferendo per due volte al suo indirizzo una frase ad alta voce e con tono minaccioso. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

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Redazione Ilovepalermocalcio