Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega Pro ha diramato il comunicato con le decisioni del giudice sportivo.
Ecco i provvedimenti:
DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 APRILE 2022 ED € 500 DI AMMENDA
LUPI LUCA (VITERBESE) per avere tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per protestare nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 AGOSTO 2022 ED € 500 DI AMMENDA
FALASCA MICHELE (POTENZA) per avere, al termine della gara, introducendosi nell’area spogliatoi senza averne titolo, tenuto una condotta violenta, irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, mentre si trovava davanti allo spogliatoio di questi, inveiva al suo indirizzo e sputava verso di lui, senza colpirlo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 35, commi 1 e 3, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (r. arbitrale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2022 ED € 1000 DI AMMENDA
CAIATA SALVATORE (POTENZA) per avere, al termine della gara, introducendosi prima sul terreno di gioco e poi nell’area spogliatoi senza averne titolo: A) tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro in quanto, insieme ad altre due persone non identificate e non inserite in distinta ma riconducibili alla società Potenza, si dirigeva verso di lui in modo minaccioso, lo aggrediva verbalmente, lo insultava e contestava il suo operato; e, subito dopo, sempre insieme alle predette persone, inseguiva l’arbitro mentre questi si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuava a tenere le medesime condotte sopra descritte e tentava di avere un contatto fisico con lo stesso; B) tenuto, insieme ad altre persone (una decina circa), una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria in quanto correva verso di loro in modo aggressivo, li aggrediva verbalmente e li spintonava; fra gli altri, spintonava il portiere avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate la gravità delle condotte tenute ed il ruolo dirigenziale ricoperto (r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).