Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 22 e 23 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 2.000 PRO VERCELLI 1. per avere due persone, non identificate ma riferibili alla Società, fatto accesso indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi senza essere inserite nelle distinte presentate al Direttore di Gara; 2. per avere suoi tesserati, al termine della gara, danneggiato una porta dei servizi igienici all’interno degli spogliatoi assegnati alla Società ospitata, rompendone il pannello inferiore e staccandone alcuni profili. Danneggiamenti non esistenti prima della gara e rilevati al termine di essa, dopo che erano stati uditi alcuni colpi provenire da detto spogliatoio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
€ 1.500 TARANTO 1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 2°minuto e all’11°minuto del primo tempo e al 12°minuto del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza all’interno del settore loro riservato; 2. per avere i suoi sostenitori intonato, al 17°minuto del primo tempo di gioco per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. 3. per avere i suoi sostenitori intonato, al 33°minuto del secondo tempo di gioco per due volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.). € 500 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 45°minuto del secondo tempo, due piccoli petardi nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 500 BARI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi di alta potenza nel settore a loro riservato, il primo ad inizio gara ed il secondo al 20°minuto del primo tempo. 115/279 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c., supplemento r.c.c.).
€ 500 CARRARESE per avere i suoi sostenitori intonato, nel corso della gara per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed.).
€ 500 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, ad inizio gara, un petardo di alta potenza nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.). € 500 MODENA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 46°minuto circa del primo tempo, un bengala. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed.). € 500 MONOPOLI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 32°minuto del primo tempo, un petardo di grosse dimensioni nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
€ 500 TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 16°minuto del secondo tempo, un petardo di grosse dimensioni nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 DICEMBRE 2021 E € 500 DI AMMENDA
MAGONI OSCAR (FERALPISALO’) 1. per avere, al 19°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e non corretta nei confronti di un raccattapalle della squadra avversaria, in quanto si alzava dalla panchina e con fare veemente la aggrediva verbalmente pronunciando parole sconvenienti; 2. per essersi trattenuto dopo il provvedimento di espulsione all’interno del recinto di gioco fra la bandierina del calcio d’angolo e gli spogliatoi. 115/280 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2 lett. a), CGS, valutate le modalità complessive della condotta e le parole utilizzate da una parte e, dall’altra, considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dal Sig. MAGONI (r.proc.fed., r.c.c., supplemento arbitrale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2021 E € 500 DI AMMENDA
CONDO’ LUIGI (VIBONESE) per avere, al 35°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, protestava nei suoi confronti con gesti plateali di dissenso uscendo dall’area tecnica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
GEMENTI ATTILIO (TRENTO) per avere, al 30°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti di un assistente arbitrale pronunciando al suo indirizzo frasi sconvenienti e offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
VRENNA RAFFAELE (PRO VERCELLI) per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto abbandonava l’aerea tecnica e lo raggiungeva sul terreno gioco protestando ripetutamente. Una volta rientrati nel tunnel continuava a dissentire alzando la voce. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
PELLEGRINO MAURIZIO (CATANIA) per avere, al 13°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si alzava dalla panchina, si avvicinava a metà campo proferendo una frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.IV uff., panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 DICEMBRE 2021
MUSUMECI FRANCESCO (PRO VERCELLI) per avere tenuto un comportamento non corretto, al termine della gara: 1. entrando indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi senza essere inserito nelle distinte presentate al Direttore di Gara; 2. pronunciando nei confronti dei sostenitori locali frasi minacciose e ingiuriose. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed., r.c.c., supplemento arbitrale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE PADOVANO GIUSEPPE (ACR MESSINA) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo alla quaterna epiteti offensivi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta e le parole utilizzate (r.IV uff.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE E € 1.000 DI AMMENDA
NUTI ANDREA (PRO VERCELLI) per avere tenuto, al termine della gara e mentre si stava allontanando dal terreno di gioco, in risposta a frasi di scherno dei tifosi avversari, afferrato la panchina aggiuntiva mobile brandendola e sollevandola da terra di circa 1,5 m con l’intento di scagliarla oltre la rete di recinzione in direzione dei tifosi suddetti, non riuscendo nel suo intento in quanto prontamente fermato dal DGE della Società locale. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S valutate le modalità complessive della condotta di particolare gravità (r.proc. fed., r.c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA
DIANA AIMO (REGGIANA) per aver pronunciato espressioni blasfeme al 32° minuto del secondo tempo e al 92°minuto della gara. Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed., supplemento r.proc.fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SOTTILI STEFANO (JUVE STABIA) per aver pronunciato, al 93°minuto circa della gara, un’espressione blasfema mentre si trovava all’interno dell’area tecnica ed a seguito di una decisione arbitrale. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).