Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 24 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 2000 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al 20°minuto del secondo tempo, attinto con sputi l’assistente arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. a.a.).
€ 1000 PAGANESE per non avere garantito la partecipazione alla gara POTENZA /PAGANESE del Delegato ai rapporti con la tifoseria, irrogazione della sanzione in applicazione dell’art. 4 CGS, in combinato disposto con il CU n.
€ 500 CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all’interno del settore loro riservato, al 18°minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 MARZO 2022 ED € 500 EURO AMMENDA SCALESE MANUEL (POTENZA) per avere, al 50°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina, e protestava nei confronti di una sua decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BALDINI FRANCESCO (CATANIA) per aver pronunciato, al 37°minuto del secondo tempo, in un unico contesto, per due volte, un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S, ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DOS SANTOS MACHADO CLAITON (CATANIA) per avere, al 42°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV ufficiale, in quanto, dopo essere già stato richiamato, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale).
MARCONE RICHARD GABRIEL (POTENZA) per avere, al 50°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV ufficiale, in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava frasi irrispettose nei confronti della quaterna arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r.IV ufficiale).
LORENZINI FILIPPO (CATANIA) per avere, al 21°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario ed impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE CUPPONE LUIGI (POTENZA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
BENSAJA NICHOLAS (PAGANESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CIANCIO SIMONE (AVELLINO) MANARELLI DAVIDE (PAGANESE)