Serse Cosmi dovrà guardare il prossimo match dei suoi dalla tribuna, decisive le immagini televisive esaminate dopo la segnalazione della Procura Federale. “Il Giudice Sportivo – si legge nella nota ufficiale – ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.07 del 17 febbraio 2020) in merito alla condotta dell’allenatore Serse Cosmi (Soc. Perugia) consistente nell’aver pronunciato espressioni blasfeme al 38° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che l’allenatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37 comma 1 lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva; P.Q.M. delibera di sanzionare l’allenatore Serse Cosmi (Soc. Perugia) con la squalifica per una giornata effettiva di gara”.