Serie B: sanzionate sette società. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 19^ giornata

Il sito ufficiale della Lega Serie B ha reso note le sanzioni emanate dal Giudice Sportivo al termine della 19esima giornata. Ecco i provvedimenti per quanto riguarda le società coinvolte:

“premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Catanzaro, Cittadella, Cosenza, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato tre bottiliette in plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PISA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TERNANA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

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Redazione Ilovepalermocalcio