Serie B: sanzionate quattro società. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo il 23^ turno
Attraverso i propri canali ufficiali, La Lega Serie B ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo, nei confronti delle società, al termine della 23esima giornata:
“Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cesena, Cosenza, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Salernitana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo, per avere, inoltre, omesso di impedire, al 47° del secondo tempo, l’ingresso sul terreno di giuoco di uno spettatore che costringeva l’Arbitro a interrompere la gara per circa cinquanta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara lanciato, un fumogeno sul terreno di giuoco e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bicchieri di plastica semi pieni sul terreno di giuoco e due bicchieri di plastica semi pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 14° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.