Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni rivolte alle società al termine della 29esima giornata di Serie B:
“Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della non giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Catanzaro, Como, Cremonese, Feralpisalò, Lecco, Modena, Palermo, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni e due petardi sul terreno di giuoco che, costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara due volte per un totale di circa tre minuti; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.