Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie B ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo verso le società al termine della nona giornata di campionato:
“Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Salernitana e Spezia hanno, in
violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa venti secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1
lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, 38° del secondo tempo, lanciato un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.