Serie B, multate quattro società. Le decisioni del Giudice Sportivo

Con un comunicato ufficiale la Lega Serie B ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo, il quale si è pronunciato con le seguenti decisioni in merito alle società coinvolte:

“Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Como, Lecco, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25
comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera:
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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– Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, quattro petardi e tre fumogeni nel recinto di giuoco e alcuni fumogeni sul terreno di
giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
– Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica vuote nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
– Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
– Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.