Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo dopo la 12^ giornata di campionato.
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Benevento, Como, Genoa, Frosinone, Modena, Reggina. Spal e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni e sul terreno di giuoco due bottigliette di plastica e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un pezzo di cartone; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. SUDTIROL per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un pezzo di cartone; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
LEZZERINI Luca (Brescia): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale rivolgendo un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara.
PASTINA Christian Diego (Benevento): doppia ammonizione per comportamento non
regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
CASSANDRO Tommaso (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ALLENATORI ESPULSI
BISOLI Pier Paolo (Sudtirol): per avere, al 50° del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, uscendo dall’area tecnica, esultato in maniera provocatorio davanti alla panchina della squadra avversaria.