Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo dopo la 9^ giornata di serie B.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, colpito alla testa un calciatore della squadra avversaria con un oggetto di medie dimensioni, senza conseguenze lesive sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.