Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega B rende note le decisioni del giudice sportivo dopo la 23esima giornata.
Di seguito la nota:
“a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata ritorno
sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Catanzaro, Como, Cosenza
Cremonese, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Reggiana, Sampdoria, Spezia,
Sudtirol, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25
comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio
settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria otto petardi, cinque
fumogeni e oggetti di varia natura causando anche il leggero ferimento di un tifoso; per
avere inoltre lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato due petardi sul terreno di giuoco e un fumogeno nel recinto di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e due fumogeni; sanzione attenuata
ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex
art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco e un petardo nel recinto di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 13° del primo
tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex
art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 45° del
secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione
attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.