Sono state rese note attraverso un comunicato dalla Lega Serie B le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 5^ giornata nel weekend.
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Benevento, Cosenza, Genoa, Modena, Palermo, Perugia, Pisa, Reggina e Spal hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica piena d’acqua che colpiva alla schiena un Assistente causandogli momentaneo dolore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato quattro bicchieri di plastica nel recinto di giuoco e due bicchieri di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.