Serie B, le decisioni del giudice sportivo: nove gli squalificati. Stangata per il Lecce
Sono nove i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo l’11^ giornata del campionato di serie B, di seguito la nota ufficiale:
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
MAZZONI Luca (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 32° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gare, con fare intimidatorio, reiterate espressioni offensive.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALMICI Alberto (Hellas Verona): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria. 57/138
CALDERONI Marco (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CAMPORESE Michele (Foggia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CORDAZ Alex (Crotone): per avere assunto, al 52° del secondo tempo, un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
IDDA Riccardo (Cosenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
MECCARIELLO Biagio (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MOKULU TEMBE Benjamin (Carpi): per avere assunto, al 52° del secondo tempo, un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PULZETTI Nico (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SOCIETA’
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria sette bengala ed un fumogeno; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco cinque bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le sollecitazioni dell’Arbitro al capitano e del Quarto Ufficiale ai dirigenti della squadra.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato una palla di carta in direzione dell’Arbitro mentre si apprestava a rientrare negli spogliatoi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.