Serie B: le decisioni del Giudice sportivo dopo i turni preliminari dei playoff. Stangata Bari
Ecco le decisioni del Giudice sportivo in merito ai match Cittadella-Bari (2-2) e Venezia-Perugia (3-0), validi per i turni preliminari dei playoff di serie B:
“Gara Soc. CITTADELLA – Soc. BARI
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.22 odierne) in merito alla condotta violenta tenuta al 26° del secondo tempo dal calciatore Cristian Galano (Soc. Bari) nei confronti del calciatore Amedeo Benedetti (Soc.
Cittadella); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Galano, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva violentemente con un calcio alla gamba destra il calciatore Benedetti, che cadeva al suolo; sentito il Direttore di gara che ha confermato di non aver visto il gesto in questione; visti gli artt. 35, n. 1.3 e 19 n. 4 lett. b) CGS; P.Q.M. dispone la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Cristian Galano (Soc. Bari).
SOCIETA’
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione della gara disputata turno preliminare play-off sostenitori delle Società Bari, hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. CITTADELLA per avere omesso di impedire l’ingresso nel
recinto di giuoco di persona non autorizzata che, sedendosi in panchina, impartiva disposizioni
tecniche ai propri calciatori.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED
AMMENDA DI € 5.000,00 SABELLI Stefano (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per essersi, al 12° del secondo tempo supplementare, all’atto dell’espulsione di un compagno di squadra, alzato dalla propria panchina e, raggiunta quella avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso, aggressivo ed intimidatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria che spingeva con forza appoggiando loro le mani sul petto; infrazione rilevata da un Arbitro Addizionale.
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00 BRIENZA Franco (Bari): per avere, all’11° del secondo tempo supplementare, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con un calcio alla gamba destra un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, dopo la notifica dell’espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della panchina avversaria.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE GYOMBER Norbert (Bari): per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); per avere, al 9° del secondo tempo supplementare, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00 LOSETO Giovanni (Bari): per essersi, al 12° del secondo tempo supplementare, alzato dalla propria panchina e correndo verso quella avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei calciatori che spingeva e strattonava ripetutamente; infrazione rilevata anche dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GORINI Edoardo (Cittadella): per essere, al 7° del secondo tempo, uscito dalla propria area tecnica e, raggiunta quella della squadra avversaria, si avvicinava all’allenatore con fare minaccioso; infrazione rilevata da un Assistente.
OPERATORI SANITARI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
IPPOLITO Battista (Bari): per avere, al 7° del secondo tempo supplementare, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale“.