Negli scorsi giorni si è molto discusso su quanto accaduto in Cittadella-Pisa, match della terza giornata di Serie B terminato 1 a 1 in cui i padroni di casa avevano modificato la lista dei giocatori in panchina dopo l’inizio della partita, correggendo un errore in cui era stato indicato De Luca anziché Desogus. La squadra veneta, dopo il ricorso presentato dai toscani, è stata punita solamente con l’ammenda. Ai microfoni di PianetaSerieB.it l’Avvocato Matteo Sperduti si è espresso con queste parole sulla sentenza:
«Secondo il Giudice Sportivo, il Codice di Giustizia Sportiva, per il caso in esame, non prevede tale fattispecie tra quelle specifiche per cui si può applicare la sanzione più afflittiva come quella della sconfitta a tavolino. Infatti, nel provvedimento emesso è stato chiarito che, in assenza di una precisa disposizione normativa che vada a sanzionare con la perdita della gara la posizione irregolare di un tesserato poichè non indicato in distinta, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non specificamente richiamata dalla normativa né si può ricorrere all’istituto della “analogia” ovvero l’applicazione della sanzione per casi similari. Quindi, il Giudice Sportivo ha effettuato un ragionamento molto semplice: la normativa non ritiene, allo stato, che la mancata indicazione di un calciatore in distinta sia da considerarsi come posizione irregolare e pertanto non si applica la sanzione della perdita a tavolino. Questo, ovviamente, potrebbe creare un precedente, non qualificabile secondo me come “pericoloso” però va definito in maniera uniforme come possono comportarsi le società in casi come quello in esame e deve essere il legislatore sportivo a risolvere tale dubbio, più che il giudice sportivo.
Il ricorso del Pisa può cambiare le carte in tavola ed il risultato giuridico può essere invertito. Questo perchè, ricordiamo che di diverso avviso sono state le decisioni prese dagli organi della giustizia sportiva per un caso similare, quello del calciatore della Roma Diawara, per cui era stato esplicitato come tale fattispecie, la partecipazione di un calciatore non inserito in distinta, non può comportare l’applicazione di una sanzione “gradata” ma deve comportare l’applicazione esclusivamente della perdita della gara quale effetto diretto. Dunque, tenuto conto dell’appello presentato dalla società del Pisa, vedremo nel proseguo del giudizio se il provvedimento sarà ribaltato oppure confermato dall’organo giudicante di appello».