Serie B: laser e lancio di bottigliette, maxi multa per il Palermo. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27^ giornata
Al termine della 27^ giornata del campionato di Serie B, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni e le ammende nei confronti di alcune società calcistiche.
Di seguito la nota:
“a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata ritorno
sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Catanzaro, Cittadella, Como, Lecco,
Modena, Palermo, Parma, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol e Venezia
hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, indirizzato per più volte un fascio di luce-laser verso i calciatori della squadra
avversaria; per avere, inoltre, lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette in
plastica, quattro delle quali all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato alcuni petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PISA per avere omesso di impedire l’ingresso sul
terreno di giuoco a persona non autorizzata che protestava in modo irriguardoso contro
una decisione arbitrale.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art.
29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, lanciato un bicchiere pieno di liquido sul terreno e un fumogeno nel recinto
di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 37° del primo
tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS”.