Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo. Due società multate per cori offensivi

Il Giudice Sportivo della serie A ha squalificato per un turno il difensore del Benevento Luca Antei espulso durante la gara contro il Verona per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. Inoltre sono arrivate delle multe per alcune società. Di seguito quanto si legge nel comunicato:

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e durante la medesima, rivolto ripetutamente cori insultanti espressivi di denigrazione territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato alcuni bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala che colpiva un addetto alla sicurezza senza provocargli, da quanto risulta, danni evidenti; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato un bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, rivolto un coro insultante e denigratorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. UDINESE per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.

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Redazione Ilovepalermocalcio