Serie A, Giudice Sportivo: stangato Berardi! Tutti gli squalificati
E’ arrivato pochi minuti fa il comunicato del giudice sportivo, atteso come non mai dopo il caso Berardi-Perotti. Il giudice sportivo Tosel ha deciso di sanzionare in maniera grave il comportamento dell’attaccante del Sassuolo, non nuovo a reazioni d’istinto ed ancora una volta caduto nella trappola della reazione; soltanto una giornata, invece, a Perotti, per “l’atteggiamento intimidatorio“. Squalificati ancheZukanovic, per il rosso durante Samp-Udinese,Destro e Gentiletti, ammoniti ed in diffida.
CALCIATORI ESPULSI, SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere, al 41° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito da terra, ove era caduto in conseguenza di un intervento falloso, un calciatore avversario con calci all’addome.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PEROTTI ALMEIRA Diego (Genoa): per avere, al 41° del primo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.
ZUKANOVIC Ervin (Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI, SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DESTRO Mattia (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
GENTILETTI Santiago Juan (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Questa, invece, la parte relativa alle società.
– Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corsodella gara, indirizzato reiteratamente cori insultanti espressivi di discriminazione territoriale ai sostenitori della squadra avversaria e cori insultanti ad un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
– Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 9° ed al 34° del primo tempo, rivolto un coro insultante all’allenatore della squadra avversaria.
– Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.