Serie A: chiusura curva per Napoli, Spezia e Salernitana. Le decisioni del giudice sportivo

NAPLES, ITALY - APRIL 08: SSC Napoli supporters cheer their team during the serie A match between SSC Napoli and AC Chievo Verona at Stadio San Paolo on April 8, 2018 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gara Soc. SPEZIA – Soc. NAPOLI
Il Giudice sportivo, considerato che, al 5° del primo tempo, i sostenitori della Soc. Napoli occupanti il settore “Ospiti” ed i sostenitori della Soc. Spezia presenti nel settore denominato “Piscina” si lanciavano vicendevolmente alcuni bengala oltre, al 10° del primo tempo, ad alcuni seggiolini divelti dagli spalti; considerato che, contemporaneamente al lancio dei seggiolini, alcuni sostenitori della Soc. Napoli entravano nel recinto di giuoco e raggiungevano il settore occupato dai tifosi avversari e, pertanto, nasceva una colluttazione che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per ben dieci minuti e comportava il ferimento di tre steward; considerato che, al termine della gara, i gravi incidenti continuavano anche nelle aree immediatamente adiacenti allo stadio e coinvolgevano alcune centinaia di tifosi; considerato che, nel parapiglia generale, alcune decine di tifosi spezzini dell’opposto settore “Ferrovia” tentavano di accedere in campo per dare manforte ai tifosi situati nel settore “Piscina” ma venivano efficacemente fermati dagli steward; considerato che, in base a quanto sopra riportato, vista la gravità dei fatti, emergono comportamenti rilevanti a norma dell’art. 26, commi 1 e 3, CGS;

P.Q.M.
delibera di sanzionare: la Soc. Spezia con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Piscina” privo di spettatori unitamente all’ammenda di € 15.000,00, con diffida, e la Soc. Napoli con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” dello stadio denominato Diego Armanda Maradona privo di spettatori (settore riconducibile al gruppo di tifoseria organizzata maggiormente rappresentato nell’ambito della tifoseria presente nel settore ospiti “Piscina”), unitamente all’ammenda di € 30.000,00, con diffida. Sanzioni attenuate per il fattivo comportamento di calciatori, tecnici e dirigenti per calmare gli animi e porre fine agli scontri.

Gara Soc. SALERNITANA – Soc. UDINESE
Il Giudice sportivo,
considerato che, nel corso della gara, si verificava da parte dei sostenitori della Soc. Salernitana, occupanti più settori della stadio, un continuo lancio di fumogeni, bottiglie di vetro ed oggetti di varia natura, compreso un seggiolino, sia sul terreno sia nel recinto di giuoco, oltre che in direzione degli Ufficiali di gara e della panchina della squadra avversaria, tant’è che l’Arbitro, a partire dal 12° del secondo tempo, con riguardo al lancio di oggetti da parte del settore prossimo all’Assistente 2, era costretto ad interrompere il giuoco per ben sette minuti; considerato che, in base a quanto sopra riportato, vista la gravità dei fatti, nonché la recidiva, emergono comportamenti rilevanti a norma dell’art. 26 comma 1 e 3 CGS;

P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Salernitana con l’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Distinti” privo di spettatori, unitamente all’ammenda di € 30.000,00, con diffida.

ALTRE SOCIETA’
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. FIORENTINA  per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed alcuni oggetti nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori di una squadra avversaria; per avere, inoltre, suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA  per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato un accendino ed un bicchiere di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.