Niente ko a tavolino per il Bologna. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea per la mancata disputa di Bologna-Inter lo scorso 6 gennaio.
“In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di NON applicare alla Soc. Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”, spiega il Giudice Sportivo nel comunicato.
Le motivazioni del Giudice Sportivo:
Premesse in fatto
in data 6 gennaio 2022 era in programma, alle ore 12.30, la gara Bologna-Internazionale, valida per la prima giornata di ritorno del campionato Serie A TIM;
il 3 gennaio 2022 la CAN rendeva noto che per la gara Bologna-Internazionale era stato designato quale Direttore di gara il Sig Ayroldi;
il 5 gennaio 2022, alle ore 21.23, la soc. Bologna inviava l’istanza di rinvio e la documentazione della AUSL di Bologna;
il 6 gennaio 2022 il Direttore di gara Sig Ayroldi, passato il tempo di attesa di 45 minuti, certificava, sul referto arbitrale, che la gara non si era potuta svolgere a causa della mancata presentazione della Soc. Bologna;
come reso noto con il C.U. n. 128 dell’8 gennaio 2022, il Giudice Sportivo considerava la gara Bologna-Internazionale “sub iudice”;
la soc. Bologna non presentava ricorso circa la regolarità della gara non disputata e/o per il riconoscimento della forza maggiore ex art. 55 NOIF FIGC;
ciò nondimeno, la documentazione disponibile può ritenersi sufficiente per assumere le decisioni di stretta pertinenza di questo Giudice Sportivo in ordine alla gara in epigrafe, rilevando in particolare quanto segue;
il provvedimento della AUSL di Bologna prot. n. 1343 del 5 gennaio 2022 attestava che: la soc. Bologna, in data 30 dicembre 2021, aveva comunicato che due atleti, di ritorno dalle vacanze natalizie, pertanto senza essere venuti a contatto con altri membri della squadra, erano risultati positivi; il 5 gennaio 2022 la soc. Bologna aveva invece comunicato la positività di ulteriori tre componenti del gruppo squadra che, in base all’acquisita dichiarazione del team manager, nelle giornate del 3 e 4 gennaio 2022 erano stati a contatto con altri ventisette tesserati;
l’Azienda sanitaria bolognese, tenuto conto dell’elevata contagiosità del virus e la sua notevole circolazione nell’area e che, a differenza delle prime due, le ulteriori tre positività configuravano a tutti gli effetti una situazione di focolaio, non potendosi escludere in definitiva il manifestarsi, nelle ore successive, di ulteriori casi di positività per tutti i contatti stretti (comunicati) dei casi già accertati, richiamata la circolare Min. salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 nonché le indicazioni generali della FIGC per l’emergenza COVID, disponeva pertanto:
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l’isolamento per 7/10 giorni degli atleti positivi;
la stretta sorveglianza sanitaria e l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per cinque giorni per tutti i soggetti vaccinati con ciclo completo negli ultimi centoventi giorni o guariti da meno di centoventi giorni o che abbiano eseguito la dose vaccinale di richiamo (booster);
la quarantena domiciliare per cinque giorni, fino al 9 gennaio 2022, oltre al test, per i componenti del gruppo squadra con ciclo vaccinale completato da più di centoventi giorni;
la quarantena domiciliare per dieci giorni, fino al 13 gennaio 2022, oltre al test, per i componenti del gruppo squadra non vaccinati.
a tali misure specifiche per i singoli componenti l’AUSL riteneva, però, di dover aggiungere il divieto generalizzato, per tutto il gruppo squadra, di partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno cinque giorni, ovvero fino al 9 gennaio 2022;
la Lega Serie A impugnava il provvedimento dell’Azienda sanitaria dinanzi al TAR dell’Emilia Romagna, invocando misure cautelari; il Giudice territoriale adito, in sede monocratica, ha rigettato, con decreto n. 5/2022 dell’8 gennaio 2022, l’istanza di misure urgenti, motivando esclusivamente in base alla prevalenza dell’interesse pubblico fondamentale alla salvaguardia della sicurezza sanitaria rispetto all’interesse fatto valere dall’Associazione ricorrente;
tutto ciò premesso, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie ed impregiudicata ogni valutazione di legittimità del provvedimento che il Giudice Amministrativo effettuerà in sede cautelare collegiale e in sede di giudizio di merito, pare evidente a questo Giudice, in sede di analisi di merito ad esso spettante secondo l’ordinamento sportivo, che il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della AUSL di Bologna possa validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalità dell’esimente per factum principis, trattandosi di determinazione non necessitata e non di per sé prevedibile, in alcun modo – soprattutto – sollecitata dalla stessa società Bologna, che si è limitata a comunicare il susseguirsi di casi di positività tra i propri tesserati attenendosi per il resto, per quanto è dato conoscere, ai Protocolli federali validati dall’Autorità sanitaria;
nessun addebito dunque, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza, può essere imputato alla società bolognese, a fronte di un provvedimento della AUSL (al momento) valido ed efficace, e di tale situazione sembra aver tenuto conto anche la Lega di Serie A che, viste anche le istanze di rinvio dell’incontro Cagliari-Bologna formulate in due occasioni dalla medesima società bolognese, ha disposto l’effettuarsi della predetta gara in data successiva al 9 gennaio 2022, data finale di efficacia minima del provvedimento dell’Azienda sanitaria;
in scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di NON applicare alla Soc. Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”, conclude il Giudice Sportivo.