Al termine della sfida playoff tra Palermo e Venezia, valida per la semifinale d’andata, il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare notevolmente il club di viale del Fante. Il club rosanero ha ricevuto un’ammenda salatissima a causa di oggetti lanciati all’interno del rettangolo di gioco da parte dei supporters locali. Di seguito la nota:
“A) RISULTATI DI GARE Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: SERIE BKT Gare del 20-21 maggio 2024 – Play-off – Semifinali andata Catanzaro-Cremonese 2-2 Palermo-Venezia 0-1 B)
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 22 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: ” ” ” N. 80 SERIE BKT
Gare del 20-21 maggio 2024 – Play-off – Semifinali andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: a) SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della semifinale andata playoff sostenitori delle Società Catanzaro e Palermo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusiva- 166/506 mente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d)
CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. * * * * * * * * *
Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato all’indirizzo di un Assistente numerose palle di carta plastificate, una delle quali lo colpiva e altre cadevano all’interno del terreno di giuoco; per avere inoltre lanciato, sempre all’indirizzo di un Assistente numerose bottigliette in plastica piene d’acqua che causavano il suo spostamento dalla zona di competenza per non essere colpito; queste situazioni costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per tre volte; per avere infine al 20° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Recidiva”.