La Corte Federale d’Appello a Sezione Unite ha pubblicato rendendo così note le motivazioni per cui la penalizzazione ai danni del club “amaranto” sarebbe scesa dai 7 punti iniziali ai 5 punti attualmente inflitti, ad una giornata dal termine del campionato di Serie B.
Di seguito l’estratto:
2.1 Ebbene, è stato già ribadito da questo organo giudicante che lo scrutinio richiesto al giudice sportivo in materia disciplinare non comporta la celebrazione di una sorta di “processo parallelo”, o tanto meno di un processo sovrapposto rispetto alla giurisdizione ordinaria (civilistica o penalistica) o alle eventuali responsabilità che ne conseguono degli amministratori di una società sportiva, oltretutto professionistica, come nel caso di specie.
Oggetto di valutazione è – invece e sempre – il rispetto delle regole fondamentali poste a presidio della regolarità di gestione delle società sportive e dei comportamenti esigibili nei confronti dei relativi rappresentanti e/o soci, anche al fine di garantire una parità di base per tutti i contendenti nell’agone sportivo. Il principio del c.d. “fair play” costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo e culmina in ogni caso nella declinazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza richiamati dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 4 (anche in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.). Tale Codice, del resto e come detto dagli stessi reclamanti, non opera un richiamo (come pure avrebbe potuto) alle norme sostanziali del codice civile e, dunque, alle relative regole attuative o di interpretazione e neppure ciò accade per lo Statuto della F.I.G.C. (art. 19), che a sua volta si riferisce a clausole “aperte”, di “equilibrio economico e finanziario” e di “corretta gestione” delle società sportive, fondandosi su regole “elastiche” come differentemente non potrebbe essere.
Il giudice sportivo, dunque, non è deputato a valutare le responsabilità “ordinarie” e neppure deve soffermarsi – nel caso di sottoposizione a procedura paraconcorsuale o concorsuale che sia, di una società sportiva – sulle perdite economiche che ne derivano o sugli strumenti che la società sceglie per cercare di uscire da una crisi economica momentanea, ma deve valutare il rispetto di quella che potrebbe definirsi – parafrasando le regole di una competizione proprie di una procedura ad evidenza pubblica – la “lex specialis” costituente l’ordinamento sportivo in sé considerato.
Tale giudice è chiamato a rilevare con tale disciplina speciale – autonoma da quella ordinaria – se le modalità con le quali il soggetto deferito si è comportato o per il contesto nel quale ha agito, hanno determinato o meno una compromissione dei valori cui FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO si ispira l’ordinamento sportivo (v. parere del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. n. 5/2017).
Per tale ragione, le regole etiche e le clausole generali di correttezza e buona fede, in ambito sportivo, acquistano uno specifico rilievo giuridico e vanno considerate clausole di chiusura del sistema, poiché evitano di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma “ordinaria” vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna di tali norme rende obbligatorio (CFA, SSUU, n. 4/2021-2022).
2.2 Premesso ciò, prende spessore quanto evidenziato nella seconda delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale impugnate, secondo cui “…viene riservata all’ordinamento sportivo la disciplina di questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, con la conseguenza per la quale rileva comunque “…il pacifico inadempimento nei rapporti privati con dipendenti e collaboratori dell’obbligo di pagare gli emolumenti, di versare le ritenute fiscali ed i relativi contributi entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economica-finanziaria delle società sportive, tanto da prevedere un sistema di controlli ad opera dell’Autorità Federale demandata”.
Ecco che del tutto condivisibile è la conclusione del giudice di primo grado, secondo cui “Certamente le società iscritte ai campionati professionistici non possono eludere o manipolare unilateralmente termini o modalità stabiliti per l’esercizio della vigilanza economica e finanziaria, per il rilievo essenziale di tale profilo come sopra evidenziato rispetto alla regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, alla parità di trattamento degli altri partecipanti, all’affidamento generale sulla regolarità della manifestazione. Per queste ragioni, le specifiche violazioni contestate per gli omessi versamenti (art. 85 NOIF e 33 C.G.S.) vengono ascritte all’Amministratore delegato anche sotto il profilo della violazione degli obblighi generali di cui all’art. 4 del C.G.S.”.