L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul caso Lotito.
Aspettando le motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia del Coni e la nuova udienza della Corte d’Appello federale, è opportuno ora fare chiarezza su quelle che sono le certezze di questo lungo e complesso caso Lazio-tamponi alla luce dell’ultima sentenza. Prima di tutto è acclarato ormai che la Lazio, il presidente Lotito e i due medici Pulcini e Rodia sono colpevoli delle violazioni del protocollo che gli sono state contestate, dall’assenza di comunicazione alle Asl dei casi di positività al conseguente mancato isolamento dei soggetti contagiati e alla quarantena (soft, ma pur sempre quarantena) dei contatti stretti, fino all’impiego in due incontri ufficiali di due calciatori risultati positivi ad almeno uno dei test effettuati nei giorni precedenti il match.
Martedì il Collegio di Garanzia, come si legge nel dispositivo, ha infatti respinto il primo motivo del ricorso dei legali di Lotito, club e medici, in pratica il punto cardine della difesa biancoceleste contro la decisione della Corte d’Appello che il 30 aprile aveva inflitto 12 mesi al presidente e ai due responsabili dello staff sanitario e 200 mila euro di multa alla società. Di che cosa parliamo? Non certo del tentativo di sostenere l’assenza di violazioni, bensì della presunta illegittimità della norma che prevede che certi comportamenti vengano sanzionati. La questione è stata portata avanti dall’avvocato Gian Michele Gentile in tutti e tre i gradi di giudizio, ma anche stavolta è stata ritenuta priva di fondamento. Entrando nel merito, Lotito, medici e Lazio sono stati condannati in base al comunicato ufficiale numero 78 della Figc del 1° settembre 2021, in cui la Federcalcio individua una serie di sanzioni per chi non rispetta i protocolli anti-Covid. Per la difesa biancoceleste questa norma sarebbe stata illegittima perché non approvata dal Coni. L’avvocato della Figc Giancarlo Viglione ha invece ribadito che la legittimità viene dal governo stesso che nell’articolo 218 del decreto legge del 19 maggio 2020 n° 34 afferma: «In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati».