l Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare: – Il Sig. RAIOLA FILIPPO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Paganese Calcio 1926 S.r.l.: per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver versato parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per la mensilità di luglio 2019, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 delle N.O.I.F. lett. C) paragrafo V). In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; – la Società PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l.: per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. RAIOLA FILIPPO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Paganese Calcio 1926 S.r.l.; per la violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.: per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per aver versato parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per la mensilità di luglio 2019, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 delle N.O.I.F. lett. C) paragrafo V).