Plusvalenze e ammortamenti: arrivano le novità FIGC per le Licenze UEFA
Come si legge su “Calcio&Finanza” la FIGC ha recepito all’interno del proprio manuale le modifiche contenute nella nuova edizione del UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations (Edition 2023). Si tratta delle norme che formano il cosiddetto “nuovo Fair Play Finanziario”, il sistema di regole introdotto dalla Federcalcio europea per regolamentare a livello economico-finanziario i club che prendono parte alle sue competizioni.
«Il presente manuale – si legge in una nota ufficiale della Federcalcio – entra in vigore dalla stagione sportiva 2023/2024 ai fini del rilascio della Licenza UEFA necessaria per la partecipazione alle Competizioni UEFA della stagione sportiva 2024/2025». Tra queste, anche la nuova Champions League, per la quale entrerà in vigore il nuovo format a 36 squadre e a girone unico.
All’interno del manuale sono state quindi introdotte delle novità, a cominciare dal numero di anni sulla base dei quali è possibile calcolare le quote ammortamento del cartellino di un calciatore. Queste «devono essere calcolate in misura sistematica in relazione alla durata del contratto originario del calciatore professionista, fino ad un massimo di 5 anni». La novità era stata introdotta per arginare la pratica del Chelsea (in particolare) di fare siglare ai calciatori contratti della durata di sette o addirittura otto anni, al fine di ammortizzare il valore del cartellino su più esercizi e di ridurre così l’incidenza sugli ammortamenti nel loro complesso. Un artifizio contabile che rischiava di falsare la competizione, laddove altri club (ad esempio quelli italiani) non possono fare sottoscrivere contratti di durata superiore ai 5 anni ai giocatori.
L’ultima parte rilevante, aggiunta da zero nel regolamento, riguarda un tema molto discusso negli ultimi tempi, soprattutto in relazione alle indagini sulla Juventus. Si tratta delle “operazioni di scambio di calciatori” e sulle relative plusvalenze che possono essere o meno registrate. «Se due o più calciatori vengono trasferiti in direzioni opposte tra società, il richiedente la licenza deve valutare se tali trasferimenti devono essere considerati come operazioni di scambio di calciatori ai sensi del presente regolamento». «In tal caso, per il calcolo del ricavo derivante dalla cessione del calciatore in uscita e dei costi di acquisto per il calciatore in entrata, devono essere applicati i principi contabili internazionali per lo scambio di attività (ovvero, l’International Accounting Standard 38, paragrafi 45-47). In linea di principio, nel calcolare il profitto derivante dalla cessione dei diritti pluriennali del calciatore in uscita, il ricavo non può superare il valore netto contabile del costo di acquisizione del calciatore nel bilancio del richiedente la licenza, rettificato per tenere conto dell’eventuale esborso netto pagato nel contesto dell’operazione di scambio e i costi di acquisizione del calciatore entrante devono essere capitalizzati al massimo al valore contabile del calciatore uscente, rettificato per tenere conto dell’eventuale esborso netto pagato nel contesto dell’operazione di scambio», si legge nel regolamento.
Un’operazione di scambio di calciatori avviene quando due o più calciatori vengono trasferiti in direzioni opposte tra club e che di solito include una o più delle seguenti condizioni in relazione ai calciatori trasferiti in entrata e in uscita (elenco non esaustivo). Trasferimenti, in entrata e in uscita:
- siano ricompresi nello stesso contratto di trasferimento;
- sono inclusi in diversi contratti di trasferimento tra loro collegati;
- si concludono nella stessa finestra di mercato;
- non comportano esborsi monetari o ne comportano solo in misura limitata;
- comportano obblighi di pagamento o scadenze di pagamento uguali o simili trai calciatori in entrata e quelli in uscita, che potrebbero compensarsi a vicenda.