SOCIETA’
AMMENDA
€ 2000 PALERMO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1 – prima dell’inizio della gara, alle ore 16:50, nell’aver lanciato un fumogeno nel recinto di gioco; 2 – alle ore 17:29, con le squadre a centro campo, nell’aver lanciato tre fumogeni sul terreno di gioco; 3 – al 41°minuto nell’aver lanciato due fumogeni sul terreno di gioco; 4 – al 48°minuto nell’aver lanciato un bicchiere pieno di liquido sul terreno di gioco; 5 – all’89°minuto nell’avere acceso un fumogeno di colore nero nel proprio settore. B) per avere i suoi sostenitori utilizzato, nei minuti di recupero del primo tempo, strumenti che emanavano fischi simili al fischietto dell’arbitro, in modo tale: da indurre quest’ultimo ad avvisare i capitani delle Squadre del disturbo così arrecato allo svolgimento della gara e ad invitare il capitano del Palermo ad evitare il ripersi di tali condotte; e da rendere necessario un annuncio da parte dello speaker qualche minuto dopo l’inizio del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 800 TRIESTINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, tre fumogeni sul terreno di gioco, con le squadre schierate a centro campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. c.c.).