Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti del Padova, per via del comportamento inopportuno di alcuni suoi sostenitori nel quarto di finale di andata dei playoff di Serie C, disputato nella serata di ieri, mercoledì 22 maggio, in casa del Vicenza. I biancoscudati, a causa dei continui lanci di petardi e fumogeni provenienti dal settore ospiti dello stadio Menti, hanno rimediato una multa di 10.000 euro più l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Tribuna Est privo di spettatori.
Si precisa che la gara da disputare con il Settore Tribuna Est priva di spettatori inflitta alla Società Padova, dovrà essere scontata in occasione della seconda gara casalinga, successiva alla pubblicazione del presente Comunicato, che la Società Padova disputerà nel corso del Campionato comprensivo delle Fasi dei Play Off.
Di seguito il provvedimento del Giudice Sportivo:
“Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione della gara di andata del secondo Turno Nazionale Play Off i sostenitori delle Società L.R. VICENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
Il Giudice Sportivo, rilevato che dai referti acquisiti agli atti (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta quanto segue:
A) i sostenitori della Società Padova, posizionati nel Settore Curva Nord, hanno lanciato:
1. prima dell’ingresso delle squadre in campo, due fumogeni nel recinto di gioco, un fumogeno sul terreno di gioco e un petardo, di notevole intensità, sul terreno di gioco;
2. al 42° minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco;
3. al 44° minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità sul terreno di gioco e un fumogeno contro la tifoseria della squadra ospitante presente nel Settore Distinti;
4. al 43° minuto del secondo tempo, un petardo di notevole intensità sul terreno di gioco;
5. al 45° minuto del secondo tempo un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco;
6. al 47° minuto del secondo tempo un petardo di notevole intensità e due fumogeni sul terreno di gioco;
7. al termine del primo tempo, e successivamente al rientro delle squadre e della Quaterna Arbitrale negli spogliatoi, otto fumogeni e tre petardi di notevole intensità contro la tifoseria della squadra ospitante presente nel Settore Distinti. A seguito dei lanci sopra indicati, un tifoso, presente nel Settore Distinti, nel tentativo di allontanare uno di questi petardi, si è ferito ad una mano e veniva soccorso dai sanitari presenti sul terreno di gioco e successivamente trasportato in ospedale;
B) i sostenitori della Società Padova, hanno altresì provocato, con i predetti lanci dei fumogeni e petardi nel recinto e sul terreno di gioco, danneggiamenti ad un telone di protezione e ai cavi di alcuni LED pubblicitari presenti a bordo campo; inoltre hanno divelto undici seggiolini posti nel Settore loro riservato e danneggiato numerose parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuto che i fatti sopra indicati siano contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e costituiscono atti violenti commessi dai propri sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi siano connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati degli addetti e dei tifosi quanto al lancio dei petardi e/o dei fumogeni;
– ritenuto che la condotta sopra descritta integri gli estremi della gravità, sia sotto il profilo del pericolo sia in concreto, atteso che il lancio del materiale pirotecnico ha comportato conseguenze pregiudizievoli a carico di un tifoso; ed atteso, inoltre, che le condotte hanno provocato danni concreti ad un telone di copertura ed ai pannelli pubblicitari;
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
– ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori;
– rilevato che dalla richiamata relazione emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare il Settore Tribuna Est;
– ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società PADOVA con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Tribuna Est, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 10.000,00 di AMMENDA.
Si precisa che la gara da disputare con il Settore Tribuna Est priva di spettatori inflitta alla Società Padova, dovrà essere scontata in occasione della seconda gara casalinga, successiva alla pubblicazione del presente Comunicato, che la Società Padova disputerà nel corso del Campionato comprensivo delle Fasi dei Play Off (r. proc. fed., r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto)”.