Playoff serie C: ammenda per Triestina e Foggia. Le decisioni del giudice sportivo
Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo dopo i playoff di serie C giocati ieri.
Ecco le ammende alle società:
1000 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1 – prima dell’inizio della gara, all’interno del recinto di gioco tre fumogeni e
bengala; 2 – durante la gara, due petardi di forte intensità nel recinto di gioco, al 17°minuto del primo tempo e al 26°minuto del secondo tempo; 3 – a fine gara, due bengala nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1000 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1 – prima dell’inizio della gara nell’avere fatto esplodere nel recinto di gioco sette petardi di forte intensità; 2 – durante la gara nell’avere fatto esplodere nel recinto di gioco quattro petardi di forte intensità;
3 – nell’avere lanciato sei fumogeni nel recinto di gioco e quattro bengala sul terreno di gioco, provocando due bruciature del manto erboso. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica allegata, obbligo di risarcire il danno se richiesto).
€ 800 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti in curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1- nell’avere lanciato, al 5°minuto del primo tempo, una bomba carta all’interno del recinto di gioco dove esplodeva in modo fragoroso; 2- nell’avere lanciato, al 9°minuto del secondo tempo, un fumogeno all’interno del recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800 TRIESTINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 304/783 1 – al 38°minuto della gara nel recinto di gioco sei bicchieri di plastica semipieni di birra senza colpire nessuno; 2 – al 57°minuto della gara sul terreno di gioco 3 bicchieri di plastica semipieni di birra senza colpire nessuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).