Playoff di Serie C, il Giudice Sportivo sanziona il Foggia: il comunicato
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, nella seduta del 14 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano, riguardo la partita Foggia-Lecco valida per la finale di andata dei playoff di Serie C
Di seguito quanto comunicato:
“PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara di andata della Finale Play Off i sostenitori delle Società Foggia e Lecco hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3000 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, dai Settori Curva Nord, Curva Sud e Distinti, numerosi fumogeni e fuochi d’artificio il cui fumo raggiungeva il terreno di gioco causando la sospensione della gara per circa due minuti, dal 1° minuto al 3° minuto del primo tempo, in attesa che tornasse una corretta visibilità; 2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 46° minuto del primo tempo un petardo di elevata potenza, nel recinto di gioco; 3. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 3° minuto del secondo tempo, un’asta di bandiera nel recinto di gioco; 4. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 46° minuto del secondo tempo, numerose bottigliette d’acqua da 1⁄2 litro semipiene con e senza tappo, alcuni accendini e un’asta di bandiera in direzione del portiere della squadra avversaria; tale condotta ha determinato la sospensione della gara da parte dell’Arbitro al 48° minuto del secondo tempo per circa un minuto per ripristinare le normali condizioni; 5. nell’aver lanciato, dal Settore Distinti, al 50° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua da 1⁄2 litro semipiena sul terreno di gioco; 6. nell’avere lanciato, a fine gara, dal Settore Tribuna, numerosi oggetti (bottigliette d’acqua da 1⁄2 litro semipiene con e senza tappo, alcuni accendini e monete) sul terreno di gioco all’indirizzo della Quaterna Arbitrale mentre imboccava il tunnel di accesso agli spogliatoi; 7. nell’avere lanciato, a fine gara, dal Settore Tribuna, numerosi oggetti (bottigliette d’acqua da 1⁄2 litro semipiene con e senza tappo, accendini e monete) sul terreno di gioco all’indirizzo dei giocatori della squadra avversaria mentre facevano rientro negli spogliatoi e, uno degli accendini, attingeva alla spalla un calciatore del Lecco; 8. nell’avere, al fischio finale, due persone non identificate scavalcato la recinzione dal Settore Curva Nord, e fatto accesso sul terreno di gioco, venendo prontamente fermate dagli Steward e dalle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S e l’intervento fattivo degli Steward (referto arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
IURINO GIOVANNI (FOGGIA) per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva arrivando fino alla linea laterale per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COSTA FILIPPO (FOGGIA)
A) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, mentre si trovava in prossimità del tunnel di accesso che conduce agli spogliatoi, alla presenza di un rappresentante della Procura Federale pronunciava frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni Calcistiche e della categoria arbitrale; B) per avere, una volta imboccato il tunnel degli spogliatoi, reiterato il comportamento di cui al capoverso A) pronunciando, alla presenza di altro rappresentante della Procura Federale, frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni Calcistiche e della categoria arbitrale; e per avere, nella medesima circostanza proferito un’espressione blasfema. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.)”.