Parma: Faggiano e Carra deferiti dalla Procura Federale. Dopo il Palermo… – il comunicato
Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del Parma che riporta quanto accaduto al ds Faggiano e all’ad Carra:
“La società Parma Calcio 1913 prende atto della decisione del Tribunale Federale in relazione all’inibizione di 60 giorni a carico dell’Amministratore Delegato Luca Carra e del Direttore Sportivo Daniele Faggiano e all’ammenda di 600 euro a carico della società, nonostante al momento del fatto contestato avesse ricevuto ampie garanzie da parte di tutti gli organi preposti circa la regolarità dello stesso“.
Il sito della FIGC, invece, riporta le motivazioni:
“Con provvedimento del 22 agosto 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare:
– Faggiano Daniele, Direttore sportivo della Società Parma Calcio 1913 Srl nella s.s. 2016-17, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva, per avere violato l’art. 7, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, avendo svolto, nel corso della stessa stagione sportiva 2016-2017, le attività di cui all’art. 1 del Regolamento dell’Elenco
Speciale dei Direttori Sportivi per la Società Trapani Calcio, per la Società US Città di Palermo e per la Società Parma Calcio 1913;
– Carra Luca, Consigliere delegato della Società Parma Calcio 1913 Srl nella s.s. 2016-17, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva, per avere stipulato, nella qualità di Consigliere Delegato della Società Parma Calcio 1913, con il Signor Faggiano Daniele un contratto tipo per sportivo professionista iscritto nell’albo speciale dei Direttori Sportivi, pur avendo il predetto Faggiano Daniele già svolto, nel corso della stessa stagione sportiva 2016-2017, le funzioni di cui all’art.1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per la Società Trapani Calcio e per la Società US Città di Palermo;
– Parma Calcio 1913 Srl, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a
titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal Signor Carra Luca,
Consigliere Delegato della Società Calcio Parma Calcio 1913 Srl.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
– per Faggiano Daniele, inibizione di mesi 2 (due);
– per Carra Luca, inibizione di mesi 2 (due);
– per la Società Parma Calcio 1913 Srl, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00)“.