Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e 14 Dicembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
ROMERO NICCOLO (POTENZA) per avere tenuto, al 36°minuto del secondo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito di una sua decisione, pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.
ALMICI ALBERTO (PALERMO) per avere tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, una condotta non corretta e violenta in quanto, a gioco fermo, prima di riprendere il gioco da una rimessa laterale, si dirigeva verso un raccattapalle con l’intenzione di recuperare il pallone per riprendere il gioco velocemente; il raccattapalle nascondeva il pallone dietro la schiena e ALMICI lo afferrava per il giubbotto e lo strattonava con veemenza al fine di riprendere il pallone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.
LUPERINI GREGORIO (PALERMO) 138/337 per avere, al 45°minuto del secondo tempo, commesso un grave fallo di gioco su un avversario con vigoria sproporzionata, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TERZI CLAUDIO (SIENA) per avere tenuto, al 30°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
GELMI LUDOVICO (FERALPISALO’) per avere tenuto, al 42°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BATTISTELLA THOMAS (CARRARESE) RUSSINI SIMONE (CATANIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVI STEFANO (LEGNAGO SALUS) per aver pronunciato un’espressione blasfema al termine della gara mentre si trovava fra il centrocampo e l’area di rigore. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)
GOLFO FRANCESCO (VIBONESE) per aver pronunciato un’espressione blasfema all’88°minuto circa del secondo tempo, in occasione della sua sostituzione mentre usciva dal terreno di gioco. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
GIORGIONE CARMINE (ALBINOLEFFE)
IANNONI EDOARDO (ANCONA MATELICA)
MERCATI ALESSANDRO (AQUILA MONTEVARCHI)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (AVELLINO)
POMPEU DA SILVA RONALDO (PADOVA)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (CATANIA)
LEGATI ELIA (FERALPISALO’)
PALMIERI RICCARDO (FIORENZUOLA)
TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL (VIRTUS FRANCAVILLA)
MAGLI ANTONIO (GIANA ERMINIO)
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
SEMERARO FRANCESCO (GROSSETO)
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
VONA EDOARDO (IMOLESE)
BELLONI NICCOLO’ (LUCCHESE)
NANNINI COSIMO (LUCCHESE)
PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)
SANTORO SALVATORE (PISTOIESE)
CAVERZASI DENIS (PRO SESTO)
MARCHESI FEDERICO (PRO SESTO)
SCIAUDONE DANIELE (REGGIANA)
FAVALLI ALESSANDRO (SIENA)
PEZZELLA SALVATORE (SIENA)
SOPRANO MARCO (TERAMO)
NEGRO STEFANO (TRIESTINA)
GAVAZZI FABIO (VIS PESARO)
MARTINELLI RICCARDO (VITERBESE