Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha emanato oggi due ordinanze che dettano misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19.
Con una viene disposto, dall’1 novembre al 31 dicembre 2021, l’interruzione del transito pedonale e/o veicolare in alcune strade e piazze in determinati orari, qualora si verifichi un affollamento all’interno di ciascuna area tale da non consentire l’effettuazione dei servizi di polizia volte all’esecuzione ed al monitoraggio delle misure di contenimento. I divieti, dalle ore 18 alle ore 04, nei giorni 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 novembre; 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 dicembre.
Le strade interessate
Piazza Sant’Anna: Via Lattarini/Piazza Sant’Anna; Piazza Croce dei Vespri/Piazza Aragona; Piazza Croce dei Vespri/Vicolo Valguarnera; Via Roma/Via Cagliari; Via Cagliari/Piazza Teatro Santa Cecilia. Gli accessi e deflussi a Piazza Sant’Anna saranno individuati secondo le indicazioni stabilite in sede tecnico operativa.
Mercato della Vucciria: Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso); Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso); Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso); Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso); Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso); Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso); Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).
Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille euro.
Divieto somministrazione e vendita di bottiglie in vetro
L’altra ordinanza riguarda il “divieto assoluto di somministrare e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita. Per la vendita delle bevande già confezionate in contenitori in plastica, è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura e rimozione dei tappi dei contenitori stessi. È fatto altresì divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico. È sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro o di ogni altro materiale, se il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico”.
Il divieto, dalle ore 2 alle ore 7, nei giorni 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 novembre e 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31 dicembre. In caso di violazione delle disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.