Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cosenza, Lecco, Modena,Palermo, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corsodella gara, lanciato sette fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria;sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria due petardi; per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette di plastica e oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere omesso di impedire l’ingresso sul terreno di giuoco a persona non autorizzata che protestava con veemenza contro una decisione arbitrale.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.