Palermo-Catanzaro, petardi nel settore ospiti: altra multa per la società rosanero. La decisione del giudice sportivo
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cosenza, Lecco, Modena,Palermo, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corsodella gara, lanciato sette fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria;sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria due petardi; per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette di plastica e oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere omesso di impedire l’ingresso sul terreno di giuoco a persona non autorizzata che protestava con veemenza contro una decisione arbitrale.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.