Niente Serie B per il Foggia: ricorso giudicato inammissibile
Niente serie B per il Foggia.
Il 3 settembre, salvo sorprese, la squadra allenata da Cudini dovrebbe giocare regolamente la prima partita del campionato di Serie C contro il Taranto.
Di seguito le motivazioni della Figc sulla inammissibilità del ricorso presentato dai rossoneri:
“La FIGC sostiene che l’appello sia inammissibile poiché il suo accoglimento non comporterebbe per il Foggia alcun vantaggio. Tanto sul presupposto che, ove anche il ricorso fosse accolto, non vi sarebbe l’automatico subentro dell’appellante in Serie B.
38.1. Così si esprimeva il Collegio di Garanzia CONI relativamente alla impugnazione da parte del Foggia della delibera di ammissione del Lecco in Serie B adottata dalla F.I.G.C.: “A nulla vale, da parte della ricorrente Foggia Calcio, il richiamo del Comunicato Ufficiale n. 202/A, recante i requisiti per il c.d. “ripescaggio”. 8. Detto Comunicato, sin dalle premesse, stabilisce infatti che la sua disciplina si esaurisce nel dettare i criteri e le procedure per l’integrazione delle vacanze di organico che eventualmente permanessero all’esito della procedura di riammissione, necessitando quindi del c.d. ripescaggio. Che l’iter per l’integrazione dell’organico in caso di vacanza si compia dapprima attraverso la riammissione ed eventualmente – e solo dopo – attraverso il ripescaggio, viene ripetuto anche nell’incipit della delibera che precede l’elencazione dei criteri. Di ciò, del resto, è consapevole la stessa Foggia Calcio, la quale, nella memoria di replica presentata in vista dell’udienza, ha spontaneamente ammesso di avere un interesse al (solo) ripescaggio che farà seguito alla riammissione. Se ne ricava dunque che il provvedimento impugnato è solo indirettamente lesivo dell’interesse del Foggia, giacché il suo eventuale annullamento in nessun caso porterebbe all’automatico subentro dello stesso in Serie B. Solo una volta effettuata la procedura di riammissione (alla quale risultano poter aspirare almeno quattro società), e in caso di ulteriore vacanza di organico, si darà infatti corso all’eventuale “ripescaggio” (Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione Controversie di Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionistiche, n. 65/2023).
38.2. Di tanto, afferma la FIGC, è consapevole lo stesso Foggia, il quale riconnette il proprio interesse nel presente giudizio all’accoglimento del ricorso al TAR, avverso la richiamata decisione del Collegio di Garanzia n. 65/2023.
39. La Lega Nazionale Professionisti Serie B sostiene che l’appello sia inammissibile poiché il Foggia sarebbe sprovvisto di qualsivoglia interesse concreto ed attuale.
39.1. Con CU 49/A del 30 gennaio 2019, il Consiglio Federale ha apportato modifiche all’art. 49 NOIF. Il Consiglio Federale ha:
a) fissato al comma 5 il principio per cui in caso di vacanza di organico, si attiva la procedura di c.d. “riammissione” (che già semanticamente conduce ad individuare la ricollocazione di soggetto che ha perduto lo status precedente, e non la collocazione di soggetto che non deteneva in precedenza lo status in parola -nel caso di specie di partecipante al Campionato di Serie B), per cui “In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni lega ha individuato in conformità al comma 4 determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega (…)”;
b) fissato al comma 6 il principio per cui in caso di ulteriore vacanza di organico dopo l’esaurimento della procedura di c.d. “riammissione”, si attiva la procedura di c.d. “ripescaggio”, per cui “Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 5 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l’organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale”;
c) fissato con norma transitoria che per la stagione sportiva immediatamente successiva (s.s. 2019/2020), “in ragione dell’attuale composizione del Campionato di Serie B, pari a 19 squadre, l’integrazione dell’organico è effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società”.
39.2. In attuazione di tale cornice normativa, il Consiglio Federale ha poi disposto termini, procedure e criteri di riammissione ripescaggio con i CC.UU. 191/A e 192/A del 1° giugno 2023, 202/A e 203/A del 5 giugno 2023: dalla lettura dei richiamati documenti si dovrebbe concludere come il Foggia non risulti in alcuna maniera titolare di alcuna condizione di nemmeno potenziale possibilità di accesso al Campionato di Serie B 2023/2024 in caso di vacanza di organico a quest’ultimo riferita.
39.3. Non avrebbe rilievo il riferimento all’art. 49 comma 1 lett. b) NOIF: la norma richiamata disciplina i c.d. “collegamenti” tra Campionati, ovvero i meccanismi di promozione e retrocessione, che si sono naturalmente e ordinariamente concretati nel caso di specie, e rispetto ai quali l’oggetto dell’odierno contendere afferisce ad un momento successivo e differente, ovvero alle modalità di integrazione degli organici in caso di esito negativo del percorso ammissivo. La fattispecie qui esaminata non può, quindi, ritenersi regolata dal comma 1 lett. b), bensì dall’impianto normativo a ciò preposto, ovvero i richiamati commi 5 e 6 dello stesso art. 49 NOIF.
39.4. Il Foggia, conclude la Lega Nazionale Professionisti Serie B, sarebbe dunque sfornito di ogni legittimazione attiva ed interesse a ricorrere, non potendo in alcun modo ambire, anche in ipotesi di effettiva carenza in capo al Lecco dei requisiti prescritti dal Sistema Licenze Nazionali, alla collocazione nell’organico del Campionato di Serie B 2023/2024″.