LND: ecco il protocollo per le gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico
Ecco qui di seguito il protocollo della Lega Nazionale Dilettanti in merito alle gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.
“Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021:
a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 35 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2020;
d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara;
al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto;
all’Ufficio S.I.A.E. di zona.
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare”.