Italia rossa o arancione fino al 30 aprile: ecco le misure del nuovo decreto Draghi. La Bozza
Le misure del nuovo decreto Draghi saranno le stesse attualmente in vigore. La bozza del decreto che sarà approvato oggi dal Consiglio dei ministri, conferma regole e divieti dal 7 al 30 aprile.
«Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021», è scritto nella bozza trasmessa alle regioni.
Le riaperture
Dopo due giorni di braccio di ferro tra rigoristi e aperturisti, nel testo del decreto spunta il «meccanismo» che consentirà di allentare le restrizioni. L’automatismo a cui tanto teneva il centrodestra non c’è, ma il presidente Mario Draghi ha alla fine accettato di inserire, al comma 2 dell’articolo 1, una sorta di clausola di salvaguardia. Dal 7 al 30 aprile tutta l’Italia sarà in zona arancione o rossa, ma se un territorio avrà dati da zona gialla il governo potrà decidere di valutare un allentamento delle misure, che in sostanza consentirebbe la riapertura di bar e ristoranti a pranzo con servizio al banco o al tavolo. La regione, provincia o comune che avrà i numeri per tornare in giallo dovrà però essere in regola con i vaccini, soprattutto per quanto riguarda le persone anziane e fragili. Ed ecco il testo del decreto: «In ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020».
La scuola
Il passaggio sulle scuole: «Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome. Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento».