Insulti razzisit a Vlahovic: multa salatissima per la Fiorentina. Coinvolto il 30% del settore ospiti
Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti contro le società di Serie A al termine della 18esima giornata. Diversi club multati, ma la Fiorentina riceve una stangata per i cori dei suoi tifosi di natura razzista contro Vlahovic. Di seguito le motivazioni esposte nel comunicato ufficiale.
“Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per circa due minuti; come da protocollo, veniva effettuato l’annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per il 30% dei tifosi presenti nel settore (955); dopo l’annuncio e anche grazie al fattivo intervento del capitano della Soc. Fiorentina non si sono più verificati cori di questo genere; i responsabili dell’Ordine pubblico non sono stati in grado di stabilire con sufficiente grado di certezza quale settore del tifo dello stadio di appartenenza fosse coinvolto. Ammenda, da 2000 euro, “per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato una moneta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dai
sostenitori della squadra avversaria tre monete, senza arrecare danni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti
l’inizio del primo tempo. Ammenda di € 3.000,00 per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell’Arbitro.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due accendini sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.