Inchiesta Plusvalenze, difesa Juve: «Ricorso inammissibile, assenti fatti nuovi»
L’Ansa riporta la memoria della difesa in Tribunale della Juventus nel corso dell’udienza per il caso Plusvalenze.
Ricorso “inammissibile, in ragione dell’assenza, nel caso in esame, dei presupposti applicativi di tale mezzo di impugnazione straordinario”, cioè di “fatti nuovi”, secondo il principio per cui “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”. Parte così la memoria difensiva della Juve per l’udienza della Corte federale d’Appello per l’istanza di revoca dell’assoluzione presentata dalla Procura Figc sulle plusvalenze.
Un principio, quello citato nella memoria, secondo il quale, nell’ordinamento eurounitario, “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”. “Tale divieto di “bis in idem” – prosegue la memoria – costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano, così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, che, come noto, ha pienamente recepito le indicazioni interpretative in materia provenienti dalle Corti europee”. “In argomento, gli scriventi difensori – prosegue la memoria – non ignorano l’orientamento della giurisprudenza sportiva secondo cui l’istituto della revocazione ex art. 63 del Codice giustizia sportiva, non violerebbe il divieto di bis in idem né risulterebbe incompatibile con il Codice di Giustizia del Coni; ritengono, però, che sia opportuna una rinnovata e approfondita riflessione in materia”.
Più avanti viene puntualizzato: “In particolare, con riferimento alla revocazione, l’art. 63, comma 1, lett. d) prevede la possibilità di impugnare “tutte le decisioni definitive adottate dagli organi della giustizia sportiva […] se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. L’art. 63, comma 4, lett. a), invece, consente la revisione della sentenza di condanna innanzi alla Corte Federale di Appello nel caso in cui “sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto””. A scrivere sono gli avvocati Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa, nell’interesse dei propri rispettivi assistiti, Juventus Fc, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Enrico Vellano, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Maurizio Arrivabene, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Fabio Paratici e Federico Cherubini.