Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo dopo le gare di serie C giocate lo scorso weekend:
GARE DEL 5 FEBBRAIO 2022
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
ROLANDO EUGIO MATTIA (PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PANICO GIUSEPPE (PRO VERCELLI)
SOCIETA’
AMMENDA
€ 500 PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal settore occupato dagli stessi, un petardo che è esploso all’interno del recinto di gioco, prima dell’inizio gara, durante il saluto delle squadre. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al termine della gara, lanciato, dal settore occupato dagli stessi, all’interno del recinto di gioco, in prossimità dell’ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi, piccoli oggetti di plastica senza provocare conseguenze pregiudizievoli. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 MODENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 30°minuto circa, lanciato, dal settore occupato dagli stessi, all’interno del terreno di gioco, una bottiglia di acqua da 1/2 litro aperta e semipiena, senza provocare conseguenze pregiudizievoli. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 FEBBRAIO 2022 E € 500 DI AMMENDA
FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (VITERBESE) per avere, al 22°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la natura delle parole proferite (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BALDINI FRANCESCO (CATANIA) per avere, al 49°minuto del secondo tempo, una persona non identificata, presente nell’area tecnica, lanciato un pallone con il chiaro intento di interrompere un’azione avversaria. Richiesto dal IV Ufficiale di gara di indicare l’autore della condotta, l’allenatore BALDINI non ha fornito alcuna informazione al riguardo. Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare gravità della condotta posta in essere (r. IV ufficiale, supplemento IV ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
CANEO BRUNO RAIMONDO (TURRIS) per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti di tesserati della squadra avversaria, in quanto, a seguito di una irregolarità commessa da un membro della panchina avversaria, usciva dall’area tecnica e con fare aggressivo si avvicinava alla panchina avversaria pronunciando al loro indirizzo frasi offensive. Alla notifica del provvedimento di espulsione tentava nuovamente di raggiungere la panchina avversaria e, trattenuto dai dirigenti della sua società, proferiva frasi offensive verso i componenti della panchina. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutati: le modalità complessive della condotta; il comportamento tenuto dai tesserati avversari che ha determinato la condotta in contestazione; le scuse porte dal CANEO alla squadra arbitrale al termine della gara (r.a.a.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO) 1) per avere, al 41°minuto circa del primo tempo, pronunciato un’espressione blasfema durante un’azione di gioco mentre si trovava in prossimità della panchina; 2) per avere tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo ripetutamente epiteti offensivi, al 41°minuto circa del primo tempo e al 93° ed al 94°minuto circa. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021- 2022 (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NOVIELLO MARCO (ANCONA MATELICA) per avere, al 44°minuto circa del primo tempo, pronunciato un’espressione blasfema durante un’azione di gioco mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ROSSI FAUSTO (REGGIANA) per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, scalciava un avversario all’altezza dello stinco destro, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario e, dall’altra, che la condotta è stata posta in essere a gioco fermo.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SPARANDEO LUCA (LECCO) per avere, al 20°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio all’altezza del petto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
DOSSENA ALBERTO (AVELLINO) per avere, al 41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento con il pallone a distanza di gioco, colpiva con il piede a martello e la gamba tesa un calciatore avversario al piede, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (supplemento arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TENKORANG JOSHUA (CAMPOBASSO) per avere, all’8°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale n.1 in quanto, a gioco fermo, correva verso l’assistente arbitrale e gli rivolgeva frasi irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione e considerate le parole utilizzate (supplemento arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MENNA DAMIANO (CAMPOBASSO)
BARBIERI TOMMASO (JUVENTUS U23)
ROZZIO PAOLO (REGGIANA)
LABRIOLA VALERIO (TARANTO)
CODROMAZ ROBERTO (TERAMO)
TASCONE SIMONE (TURRIS)
CURIALE DAVIS (VIBONESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MUROLO MICHELE (PAGANESE) per avere pronunciato un’espressione blasfema all’85°minuto circa, mentre era seduto in panchina dopo essere stato sostituito. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA)
VANO MICHELE (PISTOIESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
TOZZUOLO ALESSANDRO (AQUILA MONTEVARCHI)
PETERMANN DAVIDE (FOGGIA)
CATALDI RICCARDO (CATANIA)
PERSIA ANGELO (CAMPOBASSO)
CARRARO FEDERICO (FERALPISALO’)
ROSSONI STEFANO GIOVANNI (FERMANA)
CIOLLI ANDREA (GROSSETO)
GASPARETTO DANIELE (LEGNAGO SALUS)
BRANDI NUNZIO (LUCCHESE)
PICCINNI MARCO (MONOPOLI)
RAMOS BORGES EMERSON (OLBIA)
MARCONI IVAN (PALERMO)
DELLA GIOVANNA FABIO (PRO SESTO)
PECORINI SIMONE (PRO SESTO)
POLIDORI ALESSANDRO (VITERBESE)
GEMIGNANI ANDREA (SEREGNO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
YABRE ABDOUL MEYKER (LEGNAGO SALUS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
POLETTI AMEDEO (ALBINOLEFFE)
DI RENZO ALESSANDRO (ANCONA MATELICA)
BOFFELLI ANDREA (PRO PATRIA)
CIANCIO SIMONE (AVELLINO)
IMPERIALE MARCO (CARRARESE)
ESPOSITO MIRKO (MANTOVA)
PANIZZI ERIK (MANTOVA)
PILATI ALESSANDRO (MANTOVA)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK (MONOPOLI)
GIRELLI STEFANO (PERGOLETTESE)
SOTTINI EDOARDO (PISTOIESE)
DEL FRATE FEDERICO (PRO SESTO)
GIUBILATO LORENZO (PRO SESTO)
SARANITI ANDREA (TARANTO)
GOMEZ GUIDO (TRIESTINA)
CANNAVO KEVIN (VIS PESARO)
DI SABATINO PASQUALE (VIS PESARO)